In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perchè il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore (nella specie, è indubbio che, senza l’attività stragiudiziale svolta e senza il procedimento di ATP, la Compagnia non avrebbe quantomeno, presumibilmente, integrato l’originaria offerta, anzi, i precedenti acconti, e, quindi, l’attività stessa si è rivelata necessaria; nondimeno, dalla documentazione depositata non è dato risalire, se non limitatamente all’ATP, al contenuto effettivo dell’attività stragiudiziale svolta al fine di valutare la congruità della somma richiesta rispetto all’attività stessa, onde la medesima viene liquidata equitativamente).
NDR: in senso conforme Cass. 14/02/2019 n. 4306 e 17/05/2022 n. 15732, nonché 11154/2015, 3266/2016 e 6422/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 23.1.2023, n. 1072
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