La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. L’efficacia probatoria del verbale deriva dall’art. 2700 c.c., che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il verbale oggetto di querela di falso è infatti volto a provare pienamente la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (v. art. 2700 cod. civ.). Dunque, il verbale di accertamento assume fede privilegiata unicamente rispetto alle circostanze di fatto della violazione che sono in esso attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, imponendo la valenza probatoria privilegiata la proposizione della querela di falso, mentre per quanto attiene alle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento è richiesta la contestazione e la prova a prescindere dalla proposizione della querela di falso.
NDR: in tal senso Cass. 1837/2021 e 10870/2018, nonché app. Roma n. 162 del 13.1.2020.
Corte di appello di Roma, sentenza del 23.1.2023, n. 488
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