Ai sensi dell’art. 2051 codice civile, incombe sempre sul danneggiato l’onere della prova del nesso di causalità e del fatto storico offerto alla valutazione del giudice; solo dopo che siano state soddisfatte queste due esigenze, scatta l’onere del custode di fornire la prova del caso fortuito.
Corte di appello di Bari, sentenza del 12.1.2023, n. 50
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