Investito il passeggero sceso per aiutare la manovra in contromano: concorso di colpa

L’art. 2054 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità speciale, fondata su una presunzione di colpa del danneggiante. La norma opera, pertanto, su un diverso piano rispetto alla causalità. Di conseguenza, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non è in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto (nel caso di specie, il passeggero dall’autotreno veniva investito dallo stesso dopo che, volontariamente, scendeva dal mezzo per fermare il traffico e aiutare il conducente a compiere una manovra pericolosa in contromano: dalla condotta colposa del conducente che colpevolmente attuava la manovra vietata discende la sua responsabilità in misura, prevalente, al 70%, che non esclude la quota di corresponsabilità dell’investito nella misura del 30%).

NDR: in tal senso n. 842 del 17/1/2020.

Corte di appello di Milano, sentenza del 22.12.2022, n. 4050

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