Assicurato straniero: domanda nei confronti dell’UCI ex art. 126 cod. ass.

Con riferimento alla domanda nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano ex art. 126 cod. ass. – fattispecie normativa che prevede, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, che l’assicurato straniero ed il suo assicuratore sono domiciliati ex lege presso l’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) – va confermato che tale domiciliazione ex lege, essendo ipotesi eccezionale, si applica alla sola ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’U.C.I. e non anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo. Ciò comporta che nell’ambito dell’azione diretta, proposta ai sensi dell’art. 126 cod. ass. nei confronti dell’U.C.I., all’assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144 cod. ass. (come espressamente richiamato al secondo comma dell’art. 126 cod. ass. “Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144”), la notificazione dell’atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege, e cioè presso l’U.C.I. ai fini della sola regolare instaurazione del contraddittorio.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 259/1999 e 23716/2016.

Tribunale di Milano, sentenza del 6.12.2022, n. 9593

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