Appalto manutenzione strade e responsabilità del comune ex art. 2051 c.c.

Il dovere di vigilanza sulla strada pubblica realizzata non grava sul solo appaltatore, che non si può ritenere l’unico responsabile dei danni derivati alla vittima dell’incidente verificatosi nel tratto di strada di cui cura la manutenzione. Infatti, il dovere di custodia da parte dell’ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale (la strada) sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi. Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla res (come può accadere – ma non necessariamente accade – in caso di appalto che determini l’apertura di un cantiere), l’ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull’opera l’opportuna vigilanza e i necessari controlli. La responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. discende dall’essere custode del tratto di strada in cui si verifica un evento dannoso, con un titolo di responsabilità oggettiva, secondo l’opinione assolutamente prevalente. L’avere assolto al dovere istituzione di garantire la manutenzione, e quindi di avere stipulato un contratto di appalto a tale fine, non implica di per sé il trasferimento del potere di custodia in capo all’appaltatore. Piuttosto, l’affidamento della manutenzione a un altro soggetto, mediante la stipula di un contratto di appalto, costituisce un modo di esercizio della custodia sul bene stesso, ma al contempo determina che la stessa si debba configurare in termini non di diretto intervento manutentivo, qualora necessario, ma di controllo sull’adempimento da parte dell’appaltatore alle obbligazioni assunte e di vigilanza sulle modalità di esecuzione del contratto.

NDR: in argomento Cass. 23.1.2009, n. 1691 (l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c.), nonché Cass. 22.1.2015, n. 1146 e Cass. 26.9.2006, n. 20825.

Corte di appello di Roma, sentenza del 5.12.2022, n. 7879

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