Le sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13226 del 06/06/2007 hanno affermato la natura non perentoria dei termini di cui all’art. 223 C.d.S., comma 1, spiegando che gli adempimenti di cui alla norma richiamata e l’emissione del provvedimento di sospensione devono intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito, in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento; ciò con riferimento al caso di specie in cui la Prefettura aveva adottato il provvedimento di sospensione della patente a distanza di otto mesi dall’incidente, sulla base di un parere trasmesso dalla Motorizzazione con cinque mesi di ritardo. Ciò posto, va osservato che la valutazione del giudice secondo cui costituisce un lasso di tempo ragionevole la sospensione della patente di guida adottata 38 giorni dopo il sinistro si risolve in un giudizio di fatto, non utilmente censurabile in sede di legittimità.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2022, n. 30310
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