Pedone imprudente, ma condotta non inevitabile: conducente responsabile al 70%

In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento; a tal fine, non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Inoltre e specularmente, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. (nel caso di specie, essendosi la conducente del veicolo avveduta della presenza del pedone, che camminava a passo svelto lungo il fianco destro della propria autovettura, non avrebbe dovuto limitarsi a suonare il clacson, bensì avrebbe dovuto arrestare il veicolo per consentire all’attore di superarlo, considerate altresì le condizioni metereologiche di pioggia in corso; dovendosi ritenere la condotta del pedone sicuramente imprudente, ma non del tutto imprevedibile, anomala ed inevitabile, si reputa che vada attribuita alla convenuta una responsabilità prevalente, nella misura del 70%).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 9856 del 28/03/2022 e, alla seconda Cass. n. 842 del 17/01/2020).

Tribunale di Milano, sentenza del 23.11.2022, n. 9204

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