La totale assenza di una protezione o di un impedimento, volti a delimitare l’area interessata dal cantiere e finalizzati ad evitare l’ingresso nello stesso da parte dell’utente della strada, indirettamente è sinonimo di sicurezza del luogo e pertanto, autorizza il singolo a poterlo utilizzare, sul presupposto che l’intera zona versi in condizioni sicure. È quindi altamente probabile che qualsiasi persona potesse trovarsi nella condizione di utilizzare un’area apparentemente sicura a causa della difficile percezione del pericolo, proprio in ragione del complessivo stato dei luoghi quale sin qui descritto. Sussiste quindi la responsabilità del Comune per l’illecito cagionato al danneggiato ai sensi dell’art. 2051 c.c. (nella specie, si era chiesto in giudizio la condanna del Comune al risarcimento dei danni personalmente subiti dal danneggiato precipitato per 7 metri in una voragine coperta da bandoni di lamiera, c.d. bocca di lupo; sinistro avvenuto in un’area di proprietà del Comune).
Corte di appello di Roma, sentenza del 15.11.2022, n. 7262
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