Nell’ambito di una controversia per il risarcimento del danno da sinistro stradale, la dichiarazione scritta proveniente dalla società di gestione del funzionamento e della manutenzione dei semafori, secondo la quale al momento dell’incidente l’impianto risultava in una determinata fase (nella specie nella fase di lampeggio), poiché basata sulla generale programmazione dell’impianto e non su una verifica sul concreto funzionamento dell’impianto all’orario del fatto, altro non è se non una dichiarazione proveniente da un terzo, acquisita nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale dagli operanti, vertente su una circostanza di rilievo ai fini della dinamica del sinistro. Essa sotto il profilo probatorio non è dissimile alle sommarie dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. Non ha pertanto dignità di prova privilegiata rispetto alle altre prove atipiche esaminate dal tribunale.
Corte di appello di Milano, sentenza del 11.11.2022, n. 3551
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