Presunzione di colpa del conducente e pedone che non rispetta le norme del C.d.S.

Va premesso in punto di diritto che “nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l’art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest’ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Ne deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sĂ© ad escludere in toto la colpa del conducente. SicchĂ© il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sĂ© sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro. Sotto altro profilo si osserva che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilitĂ , essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone non abbia rispettato le norme del codice della strada, sussiste comunque una concorrente responsabilitĂ  del conducente il veicolo investitore, ove emerga che questi abbia tenuto una condotta parimenti irrispettosa di dette regole della circolazione.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 4 aprile 2017 n. 8663 e 18 novembre 2014 n. 24472; in senso conforme alla seconda parte Cass. 5 marzo 2013 n. 5399.

Tribunale di Bari, sentenza del 7.11.2022, n. 4057

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