Se a fronte del trattamento dei dati personali raccolti in occasione del servizio di soccorso stradale (nella specie risulta accertato un trattamento di dati personali per mezzo di un modulo denominato “Scheda lavoro”, in cui sono stati raccolti i dati personali relativi a nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché dati relativi all’autovettura quali targa e modello auto) venga omesso di rendere una informativa idonea ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (nella specie la detta “Scheda lavoro” conteneva, con formula generica, unicamente la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 101/2018 e del GDPR Regolamento UE 679/2016”, risultando tale espressione del tutto priva di significato in assenza di tutte le informazioni richieste specificamente dal citato art. 13 del Regolamento, con la precisazione che quanto all’informativa presente sul sito web si trattava di informativa non aggiornata, contenendo ancora riferimenti alla normativa anteriore al Regolamento, nonché riferita unicamente ai trattamenti effettuati tramite il web con riguardo ai dati di navigazione e ai cookies, senza alcun riferimento agli altri trattamenti effettuati, tra i quali quelli raccolti attraverso le “schede lavoro”), il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. privacy) ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (nella specie, nella misura di euro 1.000,00).
Garante per la protezione dei dati personali, ordinanza-ingiunzione 24.11.2022, n. 391
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