Qualora dalla lettura degli avvisi di ricevimento sia del tutto incerta la qualifica del ricevente l’atto (nella specie per scritta a mano con caratteri illeggibili e comunque non interpretabili chiaramente come “portiere”), tale incertezza non consente di procedere alla verifica della regolarità della notifica che il notificante ha eseguito, pur barrando la casella relativa alla consegna a persona diversa dal destinatario (che potrebbe essere oltre che il portiere un vicino di casa delegato) né consente alla parte opponente di superare con adeguata prova la presunzione di conoscenza legata alla speciale qualità del ricevente in assenza di una individuazione specifica di qualità. L’incertezza accertata non consente infatti di prospettare coperta dalla efficacia di prova ex art. 2700 c.c. l’attestazione effettuata dall’ufficiale postale (pertanto, nella specie, il Comune non risulta avere assolto l’onere della prova della rituale notifica dell’atto presupposto, allegando prova documentale inidonea a dimostrare se il notificatore abbia eseguito la notifica a persona qualificabile come portiere, con la conseguenza che le menzionate carenze rendono invalida la notifica dei verbali di cui sopra e conseguentemente rendono invalido l’atto impugnato; fattispecie in tema di opposizione ad ingiunzione emessa per mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del codice della strada).
Tribunale di Milano, sentenza del 3.11.2022, n. 8659
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