Con riferimento alla questione se sia sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata a mezzo autovelox la menzione, nel verbale di accertamento, della regolare omologazione dell’apparecchio ovvero se l’Amministrazione sia tenuta a fornire la prova della omologazione, della taratura e della manutenzione dello strumento elettronico di rilevazione, il Tribunale ritiene di dover aderire alla seconda opzione. In particolare, deve al riguardo affermarsi che la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto; a fronte di tale contestazione sarà l’amministrazione gravata dall’onere di depositare la certificazione di taratura. Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di taratura e dei controlli di funzionamento afferisce direttamente all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento dell’ infrazione, idoneità che l’amministrazione è tenuta a dimostrare. Solo ove tale prova sia stata acquisita, l’opponente, per ottenere l’annullamento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante.
NDR: in tal senso Cass. 5227/2018.
Tribunale di Roma, sentenza del 28.10.2022, n. 15833
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