In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell’infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l’opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l’opponente deduca che quest’ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell’omissione della notificazione del menzionato verbale. Tale principio è applicabile anche all’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910, concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, data la facoltà per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al regio decreto citato e considerato che anche in tal caso l’attività di riscossione si fonda su verbali di contestazione divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione.
NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. n. 9059 del 2021.
Tribunale di Milano, sentenza del 25.10.2022, n. 8389
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