In tema di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, alla luce del disposto di cui all’art. 292, comma 1, d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui “l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”, i presupposti dell’azione di regresso risultano essere la mancanza di una copertura assicurativa, l’accertamento dei responsabili dell’evento dannoso e il pagamento dell’indennizzo.
Tribunale di Milano, sentenza del 21.10.2022, n. 8303
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno