Genitori e fratelli della vittima: danno riflesso e oneri probatori

In tema di danno riflesso a carico della vittima secondaria, conseguente al danno diretto subito dalla vittima primaria, nessun dubbio si pone, in primo luogo, in ordine alla astratta configurabilità di tale pregiudizio. Tale lesione va risarcita per il solo fatto della perdita della persona cara, in forza di presunzioni iuris tantum circa le indubbie sofferenze patite dai parenti, determinate dalla sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti e gravando semmai sulla controparte l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava ai genitori e fratelli delle vittime provare di avere sofferto per la morte dei rispettivi figli e fratelli, ma sarebbe stato onere degli appellati provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte dei loro prossimi congiunti aveva lasciato indifferenti gli appellanti: onere che, invero, non risulta assolto).

NDR: in argomento Cass. 9196/2018, 10107/2011, 9010/22,  22397/22, 3767/18.

Corte di appello di Milano, sentenza del 20.10.2022, n. 3310

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