Il sistema complesso che disciplina le violazioni del codice della strada si caratterizza dall’art. 198 che detta una specifica disciplina prevedendo al suo primo comma la possibilità di applicare il cumulo giuridico alla sola ipotesi in cui con una sola azione od omissione si violino diverse disposizioni di legge mentre al secondo comma esclude che un tale trattamento possa applicarsi alle violazioni relative al transito in zone a traffico limitato. In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l’istituto della continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8- bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione. Va quindi ribadita la necessità di effettuare una valutazione delle singole circostanze di fatto (per veicolo utilizzato, strada percorsa e frangente temporale delle singole violazioni) al fine di stabilire l’autonomia o meno delle singole condotte illecite (caso di accesso alla ZTL e opposizione ex art. 22 e ss., l. 689/81 e 204 bis, C.d.S. avverso 476 verbali di contestazione per violazione degli artt. 7 e 14, C.d.S., tutti notificati tra il 15.10.2019 e l’11.11.2019 e relativi a 15 veicoli in uso alla medesima Società per un importo complessivo di euro 42.521,43).
NDR: in argomento, di recente, Cass. 22028/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 19.10.2022, n. 7890
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