In tema di responsabilitĂ ex art. 2051 c.c., posto che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (ai sensi degli artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonchĂ© di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, va affermato che il Comune è venuto meno ai propri obblighi in caso di buca non opportunamente segnalata e su una via principale del centro (nella specie di Roma) risultante, per il resto, molto ben curata. Ciononostante sussiste un comportamento negligente, distratto o imprudente del pedone che, passeggiando, sia intento a parlare con altra persona (nella specie la nipote), distogliendo, pertanto, l’attenzione dalla strada, con la conseguenza che tale disattenzione (quale condotta colposa della vittima) – sebbene non sufficiente di per sĂ© ad escludere la responsabilitĂ del custode, non integrando il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c. (in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa) – assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma I, c.c. (che nella specie la Corte riduce nella misura del 50%).
NDR: in argomento Cass. n. 18325 del 12.7.2018 e n. 4035 del 16.2.2021.
Corte di appello di Roma, sentenza del 17.10.2022, n. 6433
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