Buca su strada ben curata: danno ridotto del 50% per il pedone distratto

In tema di responsabilitĂ  ex art. 2051 c.c., posto che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (ai sensi degli artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonchĂ© di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, va affermato che il Comune è venuto meno ai propri obblighi in caso di buca non opportunamente segnalata e su una via principale del centro (nella specie di Roma) risultante, per il resto, molto ben curata. Ciononostante sussiste un comportamento negligente, distratto o imprudente del pedone che, passeggiando, sia intento a parlare con altra persona (nella specie la nipote), distogliendo, pertanto, l’attenzione dalla strada, con la conseguenza che tale disattenzione (quale condotta colposa della vittima) – sebbene non sufficiente di per sĂ© ad escludere la responsabilitĂ  del custode, non integrando il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c. (in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa) – assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma I, c.c. (che nella specie la Corte riduce nella misura del 50%).

NDR: in argomento Cass. n. 18325 del 12.7.2018 e n. 4035 del 16.2.2021.

Corte di appello di Roma, sentenza del 17.10.2022, n. 6433

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