Posto che tutte le cause di opposizione a verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada sono di natura documentale e, quindi, definibili, allo stato degli atti, ciò non esonera il giudice dall’applicazione del generale principio della soccombenza, dovendosi nella specie, in cui è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l’accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada promossa dalla odierna appellante, accogliere l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, disporre la condanna della p.a. alla refusione delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado.
Tribunale di Roma, sentenza del 17.10.2022, n. 15110
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