Ai sensi dell’art. 2054 comma 1 cod. civ. incombe sull’attore l’onere di superare la presunzione di colpa, provando una condotta prudente e diligente nella fattispecie concreta, dovendosi al riguardo ribadire la necessità che sia data prova non solo dell’elemento negativo della condotta (ossia del non aver violato specifiche norme di legge o di diligenza, prudenza e perizia), ma anche dell’elemento positivo (consistente nel concreto e attivo tentativo di evitare in ogni modo il sinistro, approntando idonee manovre di emergenza). Essendosi prodotto l’evento dannoso quale naturale e immediata conseguenza della condotta gravemente negligente, imprudente e imperita posta in essere dal convenuto (l’automobilista che nella specie ha posto in essere la manovra di svolta nonostante l’indicazione semaforica fosse rossa collidendo con il motociclo condotto dall’attrice), il comportamento dell’attore (il motociclista), sebbene non idoneo a interrompere del tutto il nesso di causa tra la condotta del conducente del veicolo e l’evento dannoso, integra in ogni caso, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., un concorso colposo nella causazione del danno qualora proceda, in prossimità di un incrocio, ad una velocità tale da impedire di frenare in tempo utile ed evitare così l’impatto con il veicolo del convenuto (nella specie, quindi, l’attrice non ha provato di procedere ad una velocità prudenziale in prossimità di un incrocio stradale e, del resto, non riuscì a frenare o compiere una utile manovra di emergenza in modo da evitare così l’impatto con l’auto del convenuto; risulta quindi non del tutto superata la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. citato e pertanto appare adeguato alla fattispecie concreta riconoscere all’attrice una corresponsabilità nella misura del 30% nella produzione dell’incidente).
NDR: in argomento Cass. n. 30338 del 2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 14.10.2022, n. 8004
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