In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, va confermato che può procedersi ad una variazione in aumento del valore standard tabellarmente previsto per il risarcimento del danno alla salute (c.d. personalizzazione) solo in presenza di circostanze eccezionali, specifiche e peculiari, non rilevando, a tal fine, i pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit; laddove per circostanze eccezionali, specifiche e peculiari si intendono quindi circostanze le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Inoltre, la cd. personalizzazione del danno può essere riconosciuta solo laddove la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, mediante l’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno, giusta il disposto normativo di cui all’art. 138, comma 3 novellato codice delle assicurazioni.
NDR: in argomento Cass. 10-11-2020, n. 25164, 11-11-2019, n. 28988 e 17-05-2022, n.15733.
Corte di appello di Bari, sentenza del 10.10.2022, n. 1486
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