Se il danneggiato non può certo ritenersi assoggettato ad oneri probatori inesigibili, occorre comunque che il richiedente alleghi a sostegno di quanto dedotto elementi e/o indizi tali che complessivamente valutati possano consentire di verificare l’assunto difensivo e che possano condurre a ritenere sufficiente (ed alla stregua di una verifica d’idoneità e concordanza degli elementi valutati) il quadro probatorio d’insieme e nel senso e termini prospettati dal richiedente. Ciò posto, la Compagnia che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Corte di appello di Bari, sentenza del 7.10.2022, n. 1481
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