In caso di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. (nella specie il tratto autostradale in questione), qualora il sinistro sia derivato dall’impatto con materiale (nella specie tronchi d’albero), verosimilmente trasportati da altro mezzo e non adeguatamente ancorati al veicolo, va escluso che la causa del danno sia ravvisabile in una situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada. Ciò posto, quanto alla verifica dell’attività di controllo posta in essere e della diligenza, impiegata dal convenuto, al fine di garantire la tempestività dell’intervento, il coinvolgimento di altri veicoli in sinistri stradali aventi la stessa causa e modalità, induce a ritenere che – benché possa agevolmente imputarsi a terzi la causa dell’evento dannoso – fosse trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinché la convenuta potesse conoscere il pericolo ed intervenire per eliminarlo.
Tribunale di Roma, sentenza del 5.10.2022, n. 14456
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