In caso di contestazione della violazione di cui all’art. 141 c.d.s. per non essere il conducente stato in grado di compiere manovre di sicurezza volte ad evitare ostacoli prevedibili in orario notturno (caso di aperura della portiera di autovettura parcheggiata sul lato della strada), qualora emerga che le condizioni di luogo e di tempo (nella specie, strada stretta, con autovetture parcheggiate su entrambi i lati e con visibilitĂ ridotta) avrebbero dovuto imporre al conducente un’andatura estremamente moderata e che lo sportello dell’auto parcheggiata sia stato prima “semiaperto”, per poi essere aperto completamente, con la conseguenza che la non prevedibilitĂ dell’ostacolo, se in ipotesi possa essere ricostruita con riguardo all’apertura improvvisa della portiera, non poteva invece essere ravvisata con riguardo ad una portiera giĂ semiaperta, va affermato che l’onere della prova in ordine alla non prevedibilitĂ dell’ostacolo “portiera semiaperta” grava sul conducente della autovettura in movimento (nella specie, tale onere non è stato assolto e pertanto la violazione deve ritenersi sussistente; fattispecie in tema di ricorso avverso verbale di accertamento di infrazione elevato per violazione dell’art. 141 comma 11 c.d.s.).
Tribunale di Milano, sentenza del 28.9.2022, n. 7418
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