Qualora non emerga con necessaria chiarezza se il verificarsi del sinistro sia da imputare alla asserita scivolosità del manto stradale o piuttosto alla brusca frenata, necessaria per evitare l’impatto con l’autovettura che preceda l’attore, non può ritenersi – in applicazione dei principi in tema di causalità – che la presenza di una griglia metallica sulla strada abbia prodotto efficacia determinante dell’evento dannoso. Inoltre, nella specie, non è emerso nel corso dell’istruttoria che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità di prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Tribunale di Roma, sentenza del 27.9.2022, n. 13915
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