Posto che la SC, con riferimento all’art. 2054 c.c., ritiene che anche quando sia allegata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l’altro non per questo si libera automaticamente delle presunzioni di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di aver osservato le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, al fine di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendo altrimenti presumersi un concorso di colpa, va confermato che tale prova non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento di una delle parti sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso (nel caso di specie, da quanto si evince dalla relazione della Polizia Stradale, il comportamento posto in essere dal convenuto ha assunto un’efficacia causale esclusiva, essendo stato la causa da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo: l’invasione della carreggiata opposta assume carattere anomalo, imprevedibile ed eccezionale tale da costituire un fattore da sé solo sufficiente a determinare il sinistro; l’attore ha tenuto una condotta prudente e diligente, viaggiando sulla sua corsia a velocità moderata; non appare, quindi, ravvisabile alcun concorso di colpa dell’attore, come invece sostenuto da parte convenuta, che invoca la presunzione di cui all’articolo 2054 comma 2 c.c.).
NDR: in argomento Cass. 19115/19.
Tribunale di Milano, sentenza del 16.9.2022, n. 7187
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