RCA: è necessaria la prova dell’uso pubblico del luogo del sinistro?

Ai fini dell’operatività della garanzia per RCA, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Ne consegue che il Giudice che affermi che la mancata prova dell’uso pubblico del luogo del sinistro non consente l’applicazione dell’art. 2054 c.c., e delle norme sull’assicurazione obbligatoria per la RCA, ha fatto malgoverno di tali norme.

NDR: in tal senso Cass. SU 30/07/2021 n. 21983; per la giurisprudenza eurocomunitaria in materia si veda: Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.9.2022, n. 27572

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