Le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza, sicché tale efficacia è da intendersi limitata a quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Pertanto, dal referto di pronto soccorso possono essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati.
NDR: in argomento Cass. 24 settembre 2015 n. 18868, 20 novembre 2017 n. 27471, 30 novembre 2011 n. 25568, 17 febbraio 1962 n. 326, 25 luglio 2019 n. 20214, 29 settembre 2017 n. 22903.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.9.2022, n. 27288
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