Notifica ex art 140 c.p.c. del verbale di accertamento: omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata

Va confermato che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 140 c.p.c., è necessario che venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; invero tale avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (nella specie, in controversia in tema di opposizione avverso ingiunzione di pagamento emessa per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice di secondo grado afferma che la notificazione del verbale di accertamento non può essere ritenuta valida in quanto la parte non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, ma ha allegato il perfezionarsi della consegna al destinatario per compiuta giacenza, sulla base delle annotazioni scritte a mano sulla busta di invio della raccomandata e della schermata del sito della società incaricata della notificazione, indicante la consegna della raccomandata informativa).

NDR: in tal senso Cass. n. 25351 del 11/11/2020, nonché n.10519 del 15/4/2019.

Tribunale di Milano, sentenza del 5.9.2022, n. 6993

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