Chi agisce ex art. 2051 c.c. contro il Comune non è tenuto a provare l’insidia

L’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l’evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale; l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno, nonché della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l’onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito. In altri termini, il danneggiato non è tenuto a dare la prova della presenza di un’insidia o di un trabocchetto (estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c.) o dell’insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo, dovendosi, per contro, limitare a provare la sussistenza dell’evento ed il suo rapporto di causalità con la res. (nella specie veniva evocato in giudizio un Comune al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a causa di una buca non visibile presente sul marciapiede).

NDR: in argomento Cass. 4035/2021.

Corte di appello di Bari, sentenza del 6.9.2022, n. 1278

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