Morte a seguito di sinistro stradale: risarcita la fidanzata

Ciò posto, il diritto al risarcimento del danno da lesione parentale sussiste – indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto parentale o di coniugio – quando è provata la sussistenza e l’intensità della relazione con il defunto o il danneggiato, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di convivenza. Ciò posto, in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (nel caso specifico, la Corte reputa che la sussistenza di una relazione affettiva, intensa, stabile e strutturata fra i due sia provata dal contenuto delle riportate testimonianze; sussistendo quindi un rapporto intenso e strutturato fra i due, leso dalla morte dell’uomo avvenuta in seguito al sinistro stradale, la fidanzata è quindi titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di tale rapporto ed è anche titolare del diritto al risarcimento del danno alla salute derivato dalla perdita del fidanzato accertato dalla CTU, nonché del diritto al risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenute per le cure psichiatriche e farmaci prescritti nei limiti di quanto provato).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 18284 del 25/06/2021.

Corte di appello di Milano, sentenza del 29.7.2022, n. 2662

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