In tema di circolazione stradale la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve, non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. Va tuttavia altresì confermato che la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
NDR: in argomento Cass. 13/05/2020, n. 8885.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 26.7.2022, n. 848
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