Mentre palese e grave è l’infrazione del ciclista che viaggia contro mano anche sulla banchina, non potendo lo stesso essere equiparato ad un pedone, l’eventuale parziale invasione della banchina da parte dell’auto in fase di svolta non varrebbe a configurare un concorso di responsabilità dell’automobilista, se è vero come è vero che la banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni, è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (pertanto nel caso di specie si deve concludere per la responsabilità esclusiva del ciclista, rivestendo valenza assorbente nella produzione del sinistro le accertate condotte dello stesso integranti plurime e gravi violazioni del Codice della Strada, ovvero la marcia contro mano ed il mancato utilizzo delle luci di segnalazione e di indumenti catarifrangenti, in orario serale e con scarsa visibilità in presenza di foschia. Si deve altresì sottolineare che, per converso, non è stata accertata alcuna infrazione o comportamento imprudente del convenuto, avendo anzi i verbalizzanti riscontrato che egli aveva la seconda marcia inserita e che procedeva quindi a velocità commisurata alla fase di svolta, come anche desumibile dal fatto che il ciclista non è stato scaraventato a distanza eccessiva dal punto d’urto, pur non determinabile con certezza).
NDR: in argomento si veda Cass. 10304/2009 per l’inclusione dei velocipedi nella categoria dei veicoli secondo il Codice della Strada nonché, con riferimento all’utilizzazione della banchina da parte dei veicoli per manovre di breve durata, Cass. 10577/2002.
Tribunale di Milano, sentenza del 22.7.2022, n. 6535
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