In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis. Per quanto concerne, invece, il risarcimento del c.d. danno tanatologico, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte, causata da un illecito, si possono e si devono distinguere il danno morale terminale e il danno biologico terminale. Il primo (danno da lucida agonia, catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, a prescindere dall’intervallo temporale trascorso tra le lesioni ed il decesso, rilevando solo l’intensità della medesima. Il danno biologico terminale, invece, consiste nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste a prescindere dalla cosciente percezione della vittima, dalla gravissima lesione all’integrità personale nella fase terminale della stessa, ma richiede ai fini della risarcibilità che tra lesioni colpose e morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Ciò posto, il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. La sopravvivenza minima per il perfezionarsi di questa forma di invalidità, come misura individuata dalla Suprema Corte, in base alla scienza medico legale, è dunque, pari a ventiquattro ore; seppur la stessa Corte affermi che in presenza di elementi eccezionali può essere considerata apprezzabile una sopravvivenza di un tempo inferiore.
NDR: in argomento Cass. 15350/2015 e 21837/2019.
Corte di appello di Milano, sentenza del 21.7.2022, n. 2573
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno