Presupposto indispensabile per la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è che l’evento dannoso sia conseguenza della circolazione del veicolo (avvenuta contro la volontà del proprietario), come desumibile dal portato letterale dell’art. 283, co. 1, C.d.a. e, in particolare, dalla lett. d) della disposizione, che fanno espresso riferimento ai danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione. La domanda di risarcimento, quindi, presuppone quale proprio antecedente logico la sussistenza delle stesse condizioni preliminari che sottendono la disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore senza guida di rotaie, di cui all’art. 122, co. 1, C.d.A. Vale a dire che, nel caso in cui il danno non sia stato occasionato dalla circolazione del veicolo, non solo non è operativa la copertura assicurativa della responsabilità civile auto, ma non lo sono neppure le norme che disciplinano le varie ipotesi di intervento del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” ex art. 283 e ss. del C.d.A. Tanto premesso, va chiarito che in caso di incendio doloso viene reciso il nesso causale tra l’azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, escludendo la risarcibilità del danno per circolazione stradale a priori e senza alcuna necessità di analizzare il concetto di sosta. In particolare, se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica (o ad essa equiparata) sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde dell’azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Tali principi devono necessariamente estendersi alle ipotesi di cui all’art. 283 e ss. C.d.A. e dunque al Fondo di garanzia per le vittime della strada, poiché, come anticipato, anche in questi casi presupposto necessario per la risarcibilità del danno è che questo sia eziologicamente ricollegabile al concetto di circolazione stradale (nel caso di specie, è emerso che l’evento dannoso è collegato a cause diverse dalla circolazione dei veicoli: l’attore ha espressamente sostenuto che l’incendio si è propagato all’interno del proprio terreno da quattro autoveicoli, già oggetto di denuncia di furto, abusivamente parcheggiati da ignoti all’interno della proprietà).
NDR: in argomento Cass. 16895/10, 5033/00 e 3108/10.
Tribunale di Foggia, sentenza del 20.7.2022, n. 2016
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