Danno da fermo tecnico: oneri probatori

Il danno da c.d. fermo tecnico (inteso quale pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni) va confermato che non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” sia del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, sia del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica che ritraeva dall’uso del mezzo (ciò premesso, ritiene il Tribunale che nella specie l’odierno attore non abbia provato, né offerto di provare, né la necessità di servirsi del mezzo, né la necessità di dover ricorrere a mezzi sostitutivi nei giorni in cui il mezzo è stato fermo in officina per le riparazioni. La domanda in tal senso formulata deve essere rigettata).

NDR: in tal senso Cass. n. 15089 del 2015.

Tribunale di Milano, sentenza del 18.7.2022, n. 6333

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