Va confermato il principio secondo cui l’Inail non assicura il danno biologico temporaneo né il danno morale: sicché, non assicurando tali danni, il relativo credito risarcitorio non si può ridurre per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale, né l’azione di surrogazione può pregiudicare quel credito. Poiché l’intervento dell’Inail non erode il credito risarcitorio per danno biologico temporaneo e per danno morale, il danneggiato resta creditore di tali voci di danno verso il responsabile civile, a nulla rilevando che l’indennizzo percepito dall’Inail a titolo di danno biologico sia stato eccedente rispetto al risarcimento civilistico dovuto alla vittima per la stessa voce di danno. Difatti, il danno differenziale si deve calcolare effettuato la differenza “per poste omogenee”. Se, dunque, l’indennizzo pagato dall’Inail a titolo di danno biologico permanente eccede il credito risarcitorio civilistico per danno biologico permanente, l’eventuale surplus dell’indennizzo rispetto al danno civilistico resta a beneficio della vittima, e non va ad intaccare i crediti della vittima per altre voci di danno, non oggetto di copertura assicurativa da parte dell’Inail.
NDR: sul primo principio contenuto nella massima si veda l’art. 142 cod. ass., nonché Corte Cost., 18-07-1991, n. 356; sulla parte finale della massima si veda Cass. n. 9112 del 02/04/2019, n. 25618 del 15/10/2018 e n. 26117 del 27/09/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.9.2022, n. 27077
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