Deve ormai ritenersi superato l’originario orientamento che riteneva non applicabile l’art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendesse impossibile l’esercizio di un effettivo controllo ed un’adeguata vigilanza sugli stessi. Va invece condiviso il principio per cui l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nello specifico, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade e sulle pertinenze poste all’interno dell’abitato discende, non solo, l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell’Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Sicché, il Comune, quale proprietario nonché custode, dovrà esser chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati agli utenti della strada.
NDR: in tal senso Cass. 24529/2009 e 6703/2018.
Corte di appello di Bari, sentenza del 14.7.2022, n. 1196
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