Va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale il danno conseguente alla morte di un congiunto (o “danno parentale”) consiste, di per sè, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benchè suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicchè il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione risarcitoria. Deve pertanto darsi continuità ai principi secondo cui, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca, atteso che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni “vulnus” arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (nella specie si osserva che in assenza di allegazione di elementi specifici da parte degli appellanti, deve ritenersi che la somma come sopra riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del legame parentale assicuri idoneo ristoro del complessivo danno non patrimoniale subito dai fratelli, sia con riferimento alla sofferenza interiore, che all’alterazione del precedente assetto esistenziale dei congiunti superstiti. I valori indicati dalle tabelle milanesi comprendono infatti il danno non patrimoniale presumibile, inteso sia come sofferenza interiore che come danno dinamico relazionale).
NDR. In argomento si veda Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, 28989/2019, 8887/2020, 30997/2018, 25351/2015 e 8622/2021.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 13.7.2022, n. 811
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