In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. La correlazione della applicazione della maggiorazione alla esigibilità della sanzione principale comporta la sussistenza del diritto dell’amministrazione a richiedere il pagamento di tale maggiorazione indipendentemente dalla forma di riscossione prescelta.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 1884/2016.
Tribunale di Milano, sentenza del 7.7.2022, n. 5995
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