In caso di notifica di cartella di pagamento non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, per gli interessi, dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (la SC giudica fondato il motivo con cui si lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, per non avere la C.T.R. rilevato che, trattandosi di cartella di pagamento non opposta per crediti principali derivanti da violazioni al Codice della Strada, le relative sanzioni non potevano che prescriversi in cinque anni).
NDR: in senso conforme Cass. 8.3.2022, n. 7486.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.9.2022, n. 25720
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