Il giudizio di attendibilità di un testimone afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva, quali la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc. o di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite. Declinando i predetti principi alla fattispecie deve, dunque, ritenersi che le dichiarazioni della teste devono ritenersi attendibili e utilizzabili quali fonti di prova nel presente giudizio, in quanto l’avere meramente confermato il contenuto del capitolo contenente un errore materiale nella indicazione della targa non può, da sé solo, inficiare di inattendibilità le dichiarazioni testimoniali che, invece, nel loro complesso risultano dettagliate, circostanziate e immuni da profili di contraddittorietà in ordine all’accadimento dei fatti e alle modalità di verificazione del sinistro.
NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. n. 7763 del 2010
Tribunale di Milano, sentenza del 6.7.2022, n. 5939
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