Personalizzazione del danno biologico: oneri probatori

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa etĂ  non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (nella specie la Corte rileva che non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza dei criteri richiesti per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico e che la circostanza che il danneggiato non possa piĂą dedicarsi al ballo dilettantistico e alle faccende domestiche non può essere considerata una circostanza eccezionale e straordinaria rispetto alla compromissione psicofisica derivante dal sinistro: le conseguenze della menomazione che siano comuni a tutti quei soggetti che abbiano patito quel tipo di lesione non possono giustificare un aumento del risarcimento previsto. Pertanto, non può essere considerata “personalizzazione” l’impossibilitĂ  di dedicarsi al ballo dilettantistico, poichĂ© quest’ultima voce non è stata adeguatamente provata e, se valutata in termini solo possibilistici, è insita nelle conseguenze accertate nella percentuale riconosciuta di danno biologico).

NDR: in tal senso Cass. n. 5865 del 04/03/2021.

Corte di appello di Milano, sentenza del 30.6.2022, n. 2303

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