Onere di un’opzione chiara tra le azioni ex 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c.

Va confermato il recentissimo orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara – benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso – tra l’azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità – oggettiva – per fatto della cosa, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati.

NDR: in tal senso Cass. 2481/2018.

Tribunale di Lecce, sentenza del 29.6.2022, n. 1996

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features