In caso di azione spiegata ai sensi dell’art. 283, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2005, va ricordato che nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dagli artt. 283 e ss. D. lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile: essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato, come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della c.d. “no-fault”. In caso di azione diretta proposta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il danneggiato deve quindi, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto o che il veicolo al momento del sinistro era stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dimostrando, altresì, le modalità dell’evento dannoso. Tuttavia, stante la circostanza che nell’azione contro il Fondo di Garanzia quest’ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall’attore, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa.
NDR: in argomento Cass. 10/06/2005 n. 12304, 01/08/2001 n. 10484 e 19/09/1992 n. 10762 nonché, quanto all’ultimo periodo della massima, Trib. Bari 3612/2016 e 917/2018.
Tribunale di Foggia, sentenza del 28.6.2022, n. 1737
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