Ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale; l’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell’auto in zone private. La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Ne deriva che la sosta in area privata rientra nella nozione di “circolazione” coperta dalla responsabilità civile auto (onde, nella specie, la clausola contenuta nell’art. 15 del contratto è affetta da nullità ex art. 1419, comma 2, c.c., nel senso che la nullità della stessa non importa la nullità del contratto, atteso che la clausola nulla è sostituita di diritto da norma imperativa, ossia dall’art. 122 c.a.p.)
NDR: in tal senso Cass. sez. un., 30/07/2021, n. 21983; per la giurisprudenza eurounitaria richiamata si veda Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018.
Tribunale di Roma, sentenza del 27.6.2022, n. 10248
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