Responsabilità per i danni causati dagli animali randagi

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.

NDR: in tal senso Cass. n. 31957/2018.

Tribunale di Lecce, sentenza del 21.6.2022, n. 1885

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features