Va precisato che in caso di appalto, la responsabilità dell’ente proprietario, presunta ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all’appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest’ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli (proprio come nel caso di cui alla presente decisione), la custodia permane anche in capo all’ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, eventualmente insieme all’appaltatore, dei danni causati ai terzi. Infatti, come è ben noto, nell’appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile rimangono al committente e detentore del bene (il Comune, nella specie) il dovere di custodia e vigilanza e la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, discende dalla mera sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo. Ciò non toglie che, pur sussistendo la responsabilità dell’Ente, non debba poi essere verificata la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto tra Ente ed appaltatore per la manutenzione – pronto intervento e sorveglianza, il cui inadempimento comporti la sussistenza del diritto dell’Ente ad essere manlevato dalla società a cui ha affidato l’appalto di manutenzione delle strade.
NDR: in argomento Cass. 20.9.2011 n. 19129, 16.5.2008 n. 12425, 26.9.2006 n. 20825 e 17/03/2021 n.7553.
Tribunale di Roma, sentenza del 20.6.2022, n. 9722
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