In linea generale, occorre premettere che nel nostro sistema risarcitorio dei danni da circolazione stradale, il Legislatore, attraverso il disposto dell’art. 19 L. 24.12.1969 n. 990, confluito nell’art. 283 del d.lgs. 209/2005, ha inteso rafforzare la tutela derivante dalla responsabilità civile senza, tuttavia, esonerare il danneggiato dal provare i fatti costitutivi della domanda e la ricorrenza della fattispecie normativa invocata. Ne consegue che anche il risarcimento del danno da sinistro stradale a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato di provare, in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la ricorrenza dei requisiti del richiamato art. 283, lett. a), d.lgs. 209/2005, il nesso causale tra la circolazione del veicolo non identificato ed il danno e la responsabilità dolosa o colposa del veicolo “pirata” (delineata dall’art. 2043 c.c. o, in via presuntiva, dall’art. 2054 c.c.). Nell’ipotesi in cui l’attore non provi la ricorrenza dell’ipotesi normativa suddetta, cui il Legislatore riconnette la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia, la domanda deve essere rigettata. L’onere probatorio del danneggiato può essere assolto nei modi ordinari, mediante prova orale, prova documentale o prova per presunzioni, qualora abbiano le caratteristiche imposte dall’art. 2729 c.c. ed alla valutazione delle prove assunte il giudice deve addivenire nel rispetto dei canoni di cui all’art. 116 c.p.c.
Tribunale di Lecce, sentenza del 16.6.2022, n. 1804
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